1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 42 e 60 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio. 2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 41. |