1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovraintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge: a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale; c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1 può essere delegato dal sindaco, previa comunicazione al prefet to, ai presidenti dei consigli di circoscrizione. 3. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali del l'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. 4. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3. |