Comuni Italiani Art. 72 - Competenze del Sindaco. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Sindaco
Art. 72 - Competenze del Sindaco
1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:
a) esercita la rappresentanza generale, politico-istituzionale e legale del Comune; il regolamento di organizzazione può prevedere l'attribuzione della rappresentanza legale, per specifici settori di attività, a dirigenti; l'esercizio della rappresentanza legale è svolto tramite determinazione del soggetto al quale è attribuita;
b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 61;
c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;
d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 64 e 65;
e) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 67;
g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;
h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 50;
i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
l) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
m) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni ;
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
p) provvede, a norma dell'articolo 75, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;
q) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

 
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