1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. 2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. 3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 74. 4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata: a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 37, comma 1; b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40. |