Comuni Italiani Art. 71 - Cessazione dalla Carica. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Sindaco
Art. 71 - Cessazione dalla Carica
1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 74.

4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:
a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 37, comma 1;
b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Competenze del Sindaco
Art. 70 - Elezione e Durata in Carica
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