Comuni Italiani Art. 55 - Commissioni Consiliari Ordinarie. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 55 - Commissioni Consiliari Ordinarie
1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:
a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio su gli atti consiliari contemplati all'ar ti co lo 32, comma 1, lettera b);
b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;
c) possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

2. Alle commissioni consiliari ordinarie non è attribuito potere deliberante.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Poteri delle Commissioni
Art. 54 - Commissioni Consiliari
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