1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni. 2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune. 3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nel l'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine. |