Comuni Italiani Art. 56 - Poteri delle Commissioni. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 56 - Poteri delle Commissioni
1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nel l'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Commissioni Tecniche
Art. 55 - Commissioni Consiliari Ordinarie
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo
Regione Toscana
Lista Siti su Arezzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Arezzo: Comune di Badia Tedalda Comune di Anghiari Lista