1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari ordinarie in numero non superiore a 10, secondo le norme del regolamento che ne definisce le competenze. 2. Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione. 3. Il consiglio comunale può inoltre istituire: a) commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati; b) commissioni d'inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico. 4. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su richiesta motivata alla presidenza del consiglio. Riferiscono al consiglio sotto forma di relazione finale. 5. Le commissioni consiliari ordinarie sono composte da consiglieri in relazione all'entità numerica dei gruppi ed hanno un ufficio di presidenza, formato secondo le disposizioni del regolamento. 6. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto. |