1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comuna le, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. 2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva alla cessazione. 3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. 4. Il consiglio comunale elegge, con le modalità di cui al comma 1, un vice difensore civico, indicato dal difensore civico, che dipende funzionalmente dal titolare della carica, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 5. Il vice difensore civico deve possedere gli stessi requisiti stabiliti dall'articolo 26 per il titolare della carica. |