1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri provinciali e regionali. 2. Gli aspiranti alla carica devono possedere una competenza giuridica o una esperienza amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti conferite dalla legge al titolare dell'ufficio. 3. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali. |