Comuni Italiani Art. 28 - Prerogative e Funzioni. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 28 - Prerogative e Funzioni
1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non č sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di in dirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolaritā o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; in vita le competenti amministrazioni a promuovere procedi menti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, difatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autoritā giudiziaria.

6. Il difensore civico esercita, nelle materie stabilite dalla legge, il controllo preventivo di legittimitā sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno dieci consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta, inoltrata entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, deve indicare esplicitamente i vizi di legittimitā e le norme violate. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dā comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano giā pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

 
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