1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti: a) contabilità, finanze, tributi e tariffe; b) elezioni; c) nomine, designazioni, revoche e decadenze; d) gestione del personale; e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo; f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari. 3. Indipendentemente dall'esito con seguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo. |