Comuni Italiani Art. 16 - Referendum Popolare. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Referendum
Art. 16 - Referendum Popolare
1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi delibe ranti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza del l'orientamento prevalente della popolazione.

2. Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

4. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Esclusione dal Referendum
Art. 15 - Proposte di Iniziativa Popolare
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