1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi. 2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 300 firmatari se rivolte al Comune, da almeno 80 se rivolte ad una circoscrizione. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, verificatane l'ammissibilità, le trasmettono al l'organo competente per materia. 3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi. 4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'articolo 17, commi 1 e 2. 5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori. |