1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto: a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati; b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione; c) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.2. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto: a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati; b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto referendario residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il cal colo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore. 3. Le deliberazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme. 4. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale del l'Ordine degli avvocati, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine. 5. I referendum possono essere di chiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. 6. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2. Entro dieci giorni dall'ammissione il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della competenza, indicono il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento. |