1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi: a) cessazione dell'attivitā del l'istituzione o azienda; b) gravi irregolaritā amministrative o gestionali; c) reiterata violazione di legge e di regolamento; d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione č comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo. |