1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune. 2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti. 3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune di Arezzo oppure - ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale - al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società. 4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati. |