Comuni Italiani Art. 108 - Revoca degli Amministratori. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 108 - Revoca degli Amministratori
1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al consegui mento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

 
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