1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato. 2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva. 3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. 4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al consegui mento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato. |