Comuni Italiani Art. 107 - Organi dell'Azienda Speciale. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 107 - Organi dell'Azienda Speciale
1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione e sercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

 
Altri Articoli:
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Art. 106 - Aziende Speciali
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