Art. 64 - Comitato Promotore. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani
Statuto Comune di Pisa
Titolo IV - Partecipazione Capo II - Referendum
Art. 64 - Comitato Promotore
1. Il comitato promotore, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esse sono attribuite le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.
2. Ha diritto di essere sentito dal comitato dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità e dal/dalla sindaco/a nell'ipotesi prevista all'art. 63.