Comuni Italiani Art. 65 - Effetti dei Referendum. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo II - Referendum
Art. 65 - Effetti dei Referendum
1. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal consiglio comunale o comunque dall'organo competente ad adottare l'atto che ne riferisce al consiglio comunale riunito entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati in un'apposita seduta secondo quanto precisato dal regolamento del consiglio comunale.

2. Qualora il consiglio comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

3. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono, nel caso ciņ risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati

 
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