1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il/la sindaco/a, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione. |