Comuni Italiani Art. 62 - Svolgimento Referendum. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo II - Referendum
Art. 62 - Svolgimento Referendum
1. La consultazione referendaria può essere svolta nell'anno solare una sola volta e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative.

2. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Sospensione Revoca del Referendum
Art. 61 - Referendum Propositivo e Abrogativo
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