1. E' istituito il/la difensore/difenditrice civico/a, che ha il compito di garantire l'imparzialità dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati, nonché di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei/delle cittadini. Il/la difensore/difenditrice civico/a esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge. 2. Il/la difensore/difenditrice civico/a è eletto/a a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza di quattro quinti dei/delle consiglieri/e assegnati/e al comune nei primi due scrutini e con la maggioranza dei due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati al comune per i successivi scrutini, secondo le modalità previste dal regolamento. 3. La durata della carica, alla quale non si può essere eletti più di due volte, è fissata nei limiti del mandato del/della sindaco/a. Il/la difensore/difenditrice civico/a resta in carica fino alla elezione del suo successore. 4. Gli uffici comunali prestano la massima collaborazione alle attività del/della difensore/difenditrice civico/a; il regolamento esplicita le modalità di intervento ed i rapporti con le singole strutture. Il/la difensore/difenditrice civico/a presenta, almeno annualmente, una relazione sulla sua attività al consiglio comunale. 5. Previa intesa tra comune ed altri enti interessati, il/la difensore/difenditrice civico/a può estendere la sua competenza alle attività di altre amministrazioni. |