1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare ed in particolare ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 48. 2. Il regolamento individua le categorie di soggetti alle quali l'avvio del procedimento deve essere comunicato. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati. 3. Qualora, causa l'urgenza dell'adozione del provvedimento, non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento, è necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei tempi consentiti dalla situazione. 4. Il responsabile del procedimento deve indicare i motivi che hanno impedito una completa partecipazione al procedimento fin dal suo avvio. 5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione ai/alle cittadini/le sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame di atti, progetti e documenti che li riguardino. |