1. Al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 2. Gli stessi soggetti hanno il diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti dagli organi competenti. 3. I soggetti di cui al primo comma possono altresì intervenire nei procedimenti di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che li regolano. |