Titolo III - Accesso, Informazione e Partecipazione al Procedimento Amministrativo Capo II - Attività Amministrativa
| Art. 47 - Informazione, Chiarezza, Trasparenza e Semplificazione delle Disposizioni Tributarie
| 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare: a) l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e fare in modo che possa adempiere alle obbligazioni tributarie con minor numero di atti e nelle forme meno costose e più agevoli; b) ciascun contribuente può avanzare istanza d'"interpello" nei casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L'amministrazione comunale è impegnata a dare risposta entro 120 giorni; c) le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle norme tributarie o quando si tratti di mera violazione formale che non comporta alcun debito d'imposta. |
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