1. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale. Il comune si avvale dello strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico, e in grado di raggiungere il miglior risultato in termini di economicità ed efficacia. 2. L'attività amministrativa si svolge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione. 3. Per l'esercizio dell'attività amministrativa il comune presceglie lo strumento pubblico e privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. |