Comuni Italiani Art. 51 - Diritti di Partecipazione. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo I - Principi
Art. 51 - Diritti di Partecipazione
1. I/le cittadini/e, gli utenti dei servizi, le formazioni sociali liberamente costituite hanno il diritto di concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività del comune, in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il comune considera la tutela dei diritti dei/delle cittadini/e criterio generale di indirizzo per l'attività comunale, favorisce il loro esercizio, adotta specifiche carte dei diritti per evidenziare norme di garanzia e di rispetto per le categorie deboli ed i soggetti particolarmente esposti.

3. Il comune considera anche la tutela dei diritti della famiglia, intesa nel senso più ampio, anche favorendo la costituzione di appositi organismi come la consulta familiare.

4. I diritti di partecipazione sono riconosciuti a coloro che vivono nel territorio comunale e con esso abbiano un rapporto non occasionale per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal comune, salvo diversa previsione statutaria o regolamentare.

5. È promossa la partecipazione dei bambini all'attività istituzionale del comune attraverso organismi che coinvolgano gli enti scolastici e territoriali.

6. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Organismi di Partecipazione Associazioni
Art. 50 - Difensore/Difenditrice Civico/a
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