Comuni Italiani Art. 44 - Diritto all'Informazione. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo III - Accesso, Informazione e Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Capo I - Accesso ai Documenti ed alle Informazioni
Art. 44 - Diritto all'Informazione
1. Il comune riconosce alle formazioni sociali e ai/alle singoli/e cittadini/e il diritto ad una informazione completa e imparziale sulle sue attivitą come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

2. Il comune adotta tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti e dei regolamenti comunali, dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizza pubblicazioni periodiche, i mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio.

3. Il comune, inoltre, cura la conservazione della legislazione regionale e statale, la raccolta aggiornata degli atti normativi, programmatici, interpretativi e di organizzazione.

4. In conformitą alle leggi vigenti ed al regolamento sull'accesso, garantisce la visione e la riproduzione degli atti indicati ai commi 2 e 3.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Sportello Unico e dei Rapporti con il Cittadino
Art. 43 - Diritto di Accesso
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