1. Tutti gli atti ed i documenti, come definiti dall'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblici. 2. Chiunque ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi e di ottenerne copia, previa richiesta e pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento. 3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; detta le norme necessarie per assicurare a tutti/e i/le cittadini/e l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 4. Il/la sindaco/a può differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare l'attività amministrativa. 5. Gli atti di cui al comma precedente, con la precisa indicazione dell'oggetto, delle motivazioni del differimento dell'accesso e del termine del divieto di esibizione, sono elencati in un registro, liberamente consultabile da chiunque. |