Comuni Italiani Art. 16 - Prerogative dei/delle Consiglieri/e Comunali. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 16 - Prerogative dei/delle Consiglieri/e Comunali
1. Il/la consigliere/a comunale nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni sulle attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del consiglio comunale e richieste d'argomenti.

2. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze possono essere date nella commissione competente per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze debbono essere fornite entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. Scaduto tale termine il/la sindaco/a o l'assessore/a delegato/a sono tenuti a rispondere indicando i motivi per i quali non si è potuto fornire risposta in tempo utile.

4. Nell'esercizio delle funzioni il/la consigliere/a comunale si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

5. Il/la consigliere/a comunale ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del comune e delle aziende dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.

6. Il/la consigliere/a comunale ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende richiamati al comma 5, al fine di ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato.

7. Ogni singolo consigliere/a comunale può optare per l'indennità di funzione al posto del gettone di presenza secondo le modalità fissate con delibera del consiglio comunale.

8. I/le consiglieri/e comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale che sono state ritualmente convocate sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il/la consigliere/a comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al/alla presidente/presidentessa eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a.

 
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