Comuni Italiani Art. 17 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 17 - Gruppi Consiliari
1. L'adesione dei/delle singoli/le consiglieri/e comunali ad un gruppo consiliare si determina sulla base delle liste di appartenenza degli stessi o di una diversa dichiarazione di volontà. Nella prima ipotesi i gruppi consiliari non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza sono costituiti da almeno tre consiglieri/e, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.

2. I gruppi che si costituiscano in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza sono costituiti da almeno tre consiglieri/e comunali, ad eccezione dei casi di fusione di gruppi esistenti purché siano presentati alle elezioni dove il numero è ridotto a due e ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere/a comunale può adottare una denominazione propria.

3. I gruppi sono dotati di risorse strumentali all'esercizio della loro attività istituzionale.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Commissioni Consiliari
Art. 16 - Prerogative dei/delle Consiglieri/e Comunali
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