1. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale. 2. Il regolamento del Consiglio è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in prima votazione ed a maggioranza assoluta nella votazione successiva. 3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio deve prevedere fra l'altro: a) la consegna ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, unitamente alla relativa documentazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, e-mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione; b) la validità della riunione con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco; c) il deposito, almeno cinque giorni prima di ciascuna seduta, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Presidenza del Consiglio o in un locale appositamente predisposto e comunicato ai Consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti quella dell'adunanza; d) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere messe a disposizione dei capigruppo consiliari almeno venti giorni prima della data di discussione in Consiglio; e) il divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà del numero dei Consiglieri assegnati, i seguenti atti: 1) i regolamenti; 2) i programmi; 3) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 4) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 5) l'emissione di prestiti obbligazionari; 6) il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 7) il piano regolatore generale; 8) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti; 9) l'assunzione diretta dei pubblici servizi; 10) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; 11) lo statuto delle aziende speciali; 12) la partecipazione a società di capitali; 13) l'esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei Conti; f) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale; g) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a: 1) la Giunta; 2) qualsiasi Consigliere; 3) il Collegio dei Revisori dei Conti; h) i modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei Revisori dei Conti; i) l'istituzione della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedimentali nei lavori del Consiglio stesso; l) i modi della verbalizzazione dei lavori del Consiglio; m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei Consiglieri e le modalità delle relative risposte; n) la determinazione del tempo da dedicare per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni; o) la previsione del tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto; p) le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie, le risorse finanziarie e le strutture; q) la specificazione che la gestione delle risorse finanziarie del Consiglio, effettuata dal servizio finanze sulla base di apposito piano economico di gestione, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo a separato rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio. |