Comuni Italiani Art. 8 - Della Presidenza del Consiglio. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo II - Organi del Comune
Art. 8 - Della Presidenza del Consiglio
1. Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta ed alla elezione della Commissione Elettorale Comunale.

2. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo seno con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

3. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio elegge il Vicepresidente del Consiglio con le stesse modalità di cui al comma precedente. Egli sostituisce il Presidente del Consiglio in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.

4. Il Consigliere nominato Presidente o Vicepresidente del Consiglio non può ricoprire alcuna altra carica all'interno del Comune e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.

5. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:
a) la rappresentanza del Consiglio;
b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo. A tal fine va data priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalla legge;
c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
d) la proclamazione della volontà consiliare;
e) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario generale;
f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
g) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
h) l'attivazione delle Commissioni consiliari.

6. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

7. Qualora il Presidente del Consiglio non convochi nel termine previsto il Consiglio su richiesta del prescritto numero dei Consiglieri o del Sindaco o non inserisca all'ordine del giorno le questioni richieste a norma di Statuto e regolamento, provvede il Prefetto, su segnalazione del Segretario Generale.

8. Il Presidente può essere revocato, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

9. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Indirizzi Generali di Governo
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Ancona
Provincia di Ancona
Regione Marche
Lista Siti su Ancona

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Ancona: Comune di Arcevia Comune di Agugliano Lista