Comuni Italiani Art. 6 - Dei Consiglieri. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo II - Organi del Comune
Art. 6 - Dei Consiglieri
1. I Consiglieri con i poteri attribuiti dalla legge in ordine al diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio, al diritto di presentare interrogazioni e mozioni, assicurano il perseguimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori. Negli altri casi la perdita della carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti.

6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo l'appartenenza alle liste o al raggruppamento di liste per l'elezione del Consiglio. I Consiglieri che escono da uno o più gruppi, qualora non aderiscano ad altro gruppo già costituito, possono costituire un nuovo gruppo se raggiungono il numero minimo di 3, altrimenti si forma obbligatoriamente il gruppo misto.

7. I gruppi consiliari dispongono di una propria sede e di idonei supporti tecnici per l'esercizio delle loro funzioni proporzionati alla loro consistenza, come stabilito dal regolamento del Consiglio.

8. Ogni consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita deliberazione consiliare dovrà quantificare l'ammontare della indennità nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì, l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni. (*)

 
Altri Articoli:
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio
Art. 5 - Del Consiglio
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