Comuni Italiani Art. 5 - Del Consiglio. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo II - Organi del Comune
Art. 5 - Del Consiglio
1. Il Consiglio quale massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo gode di autonomia funzionale e organizzativa, con un proprio organico di personale.

2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni, di carattere permanente o per scopi specifici, aventi funzioni consultive e propositive; la natura, il loro numero, la composizione, la costituzione, le materie di competenza e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

3. Le Commissioni consultano nelle forme stabilite dal regolamento le rappresentanze della società civile; possono avvalersi della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti ed associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

4. Il Consiglio nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e statale.

5. Spetta al Consiglio provvedere alla convalida dei Consiglieri e giudicare delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.

6. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni di indagine o altre Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

7. Le Commissioni di indagine e quelle con funzioni di controllo e di garanzia hanno ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Dirigenti, dei funzionari e dipendenti del Comune, che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le Commissioni operano nell'ambito del mandato affidatogli; utilizzano le strutture ed il personale dell'ente messo a loro disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

8. Qualora il Consiglio proceda alla nomina di più rappresentanti del Comune presso un ente, azienda ed istituzione, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il regolamento del Consiglio ne determina la procedura di nomina.

9. Il Consiglio può deliberare l'integrazione dei propri componenti con "consiglieri aggiunti" eletti fra categorie omogenee di residenti. Al "consigliere aggiunto" sono riconosciute tutte le prerogative dei Consiglieri con esclusione del solo diritto di voto.

10. L'elezione della figura del Consigliere aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 6 - Dei Consiglieri
Art. 4 - Principi Ispiratori della sua Azione
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