1. Per la nomina di propri amministratori nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali di società di gestione di servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri enti locali alle quali il Comune di Ancona partecipa in qualità di socio, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità. 2. E' consentito nominare propri amministratori all'interno degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli enti locali 3. E altresì consentito nominare propri amministratori all'interno dei consigli di amministrazione di fondazioni o associazioni costituite o partecipate dal Comune di Ancona alle quali si sia proceduto all'affidamento diretto di servizi culturali e del tempo libero. (*) |