Comuni Italiani Art. 36 - Modifiche allo Statuto. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo IX - Norme Finali
Art. 36 - Modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui dopo due successive sedute oltre la prima, la maggioranza indicata non venga raggiunta, la proposta si intende decaduta e non potrà essere ripresentata prima di un anno dall'ultima votazione.

2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente la scadenza naturale del mandato, calcolata prendendo a riferimento la data della proclamazione degli eletti del Consiglio uscente.

 
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