1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità. 2. Per le indagini, i progetti e gli studi aventi alto contenuto di professionalità e che assumano maggiore rilevanza, il Consiglio determina preventivamente gli indirizzi sulla materia oggetto dell'incarico. 3. Il regolamento di cui all'art.27 disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione. 4. Il Sindaco, anche su segnalazione del Dirigente responsabile del procedimento, può motivatamente revocare tali incarichi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio. |