1. Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire. 2. I contratti possono essere stipulati in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire. 3. Per la stipula dei contratti si deve tenere conto delle norme di legge e di quelle stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. |