1. Il Sindaco può provvedere alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con incarichi professionali, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato. 2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a quella del residuo mandato del Sindaco. 3. Con provvedimento motivato ed a seguito di specifica valutazione, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso anche anticipatamente. 4. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo. 5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità. |