Comuni Italiani Art. 15 - Circoscrizioni di Decentramento. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo III - Decentramento
Art. 15 - Circoscrizioni di Decentramento
1. Il territorio comunale è articolato in Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini. Detta articolazione territoriale è effettuata in modo tale da essere il più possibile coincidente con gli ambiti di altre realtà di carattere educativo, sanitario, sociale e ambientale e comunque dovrà tenere conto dell'erogazione ottimale dei servizi all'utenza.

2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto con sistema maggioritario e con voto limitato da disciplinarsi con regolamento. Sono elettori del Consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

4. Il regolamento determina il numero, l'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione, le modalità di elezione, le funzioni, il funzionamento, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle Circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune. Esso individua in particolare i servizi di base la cui gestione è demandata alle Circoscrizioni e determina le deleghe di funzioni alle medesime per materie di interesse locale, con le relative procedure. Per l'approvazione e la modifica del regolamento occorre la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio. Gli stessi si limitano, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili; il Presidente ed il Vicepresidente uscenti rimangono in carica fino all'elezione dei successori per l'espletamento delle attività previste dal regolamento.

6. Qualora i Consigli di Circoscrizione vengano sciolti anticipatamente, gli stessi possono essere rinnovati, anche separatamente, entro 60 gg., qualora manchi almeno un anno alla fine del loro mandato ordinario. In tal caso, comunque, la durata del mandato dovrà coincidere con quella del Consiglio in carica.

7. In caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica e le funzioni vengono assunte dal Sindaco o suo delegato.

 
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