Comuni Italiani Art. 14 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo II - Organi del Comune
Art. 14 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i delegati di lista depositano unitariamente alla candidatura ed alle liste un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese complessive e per singolo candidato e per fonti di finanziamento, rispetto al quale intendono vincolarsi.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro i quaranta giorni successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il Sindaco eletto e gli altri candidati Sindaci, nonché i delegati delle liste depositate, presentano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sostenute, distinte per singolo candidato, per categorie e per fonti di finanziamento.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio entro i sette giorni successivi alla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra darà luogo, da parte del Presidente del Consiglio, a pubblicazione all'Albo Pretorio e contestuale comunicazione agli organi di stampa.

 
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