1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i delegati di lista depositano unitariamente alla candidatura ed alle liste un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese complessive e per singolo candidato e per fonti di finanziamento, rispetto al quale intendono vincolarsi. 2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale. 3. Entro i quaranta giorni successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il Sindaco eletto e gli altri candidati Sindaci, nonché i delegati delle liste depositate, presentano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sostenute, distinte per singolo candidato, per categorie e per fonti di finanziamento. 4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio entro i sette giorni successivi alla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi. 5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta. 6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra darà luogo, da parte del Presidente del Consiglio, a pubblicazione all'Albo Pretorio e contestuale comunicazione agli organi di stampa. |