Comuni Italiani Art. 16 - Rapporti con le Associazioni. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo IV - Partecipazione
Art. 16 - Rapporti con le Associazioni
1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione ed in particolare:
a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
c) mette a disposizione i mezzi e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
d) affida con specifici provvedimenti l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie;
e) affida, secondo le disposizioni di apposito regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività proprie, ogni qualvolta le stesse possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro e depositino presso il Comune l'atto costitutivo, lo statuto, le generalità del Presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare le associazioni stesse, nonché ogni altro loro atto del quale il Comune richieda l'esibizione.

4. Il Comune organizza almeno una volta all'anno incontri con le libere forme associative accreditate nei modi di cui al comma terzo per un esame congiunto dei problemi generali della Città, quale momento di raccordo fra la sfera sociale e quella politico-decisionale.

 
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