Comuni Italiani Art. 80 - Segretario Generale. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo VII - Organizzazione - Personale e Sistema dei Controlli
Art. 80 - Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nei modi e nelle forme di legge.

2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio e per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile.

3. Le funzioni del Segretario Generale sono determinate dalla legge e lo stesso esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco.

4. In particolare, il Segretario Generale:
a) svolge compiti di consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
c) può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
d) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai singoli Assessori e ai singoli Consiglieri su singoli atti o procedimenti amministrativi, anche di competenza della dirigenza;
e) riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico;
f) riceve, ai fini della protocollazione e delle eventuali comunicazioni, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
g) coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale e ne assume le funzioni se conferite, ai sensi di legge, dal Sindaco.

5. Qualora sia nominato il Direttore Generale i rapporti tra questo ed il Segretario Generale sono disciplinati con provvedimento contestuale alla nomina del Direttore Generale, secondo l'ordinamento generale degli uffici e servizi, e nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, il Sindaco, con proprio atto, può attribuire, in via temporanea e nei termini di legge, il relativo incarico ad un altro dirigente di massima struttura.

 
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