1. I dirigenti esercitano funzioni di direzione di uffici e servizi, di direzione di programmi speciali, di studio, ricerca, vigilanza e ispezione, ovvero incarichi speciali. 2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo; essi sono responsabili direttamente e in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione. 3. Spettano ai dirigenti, nelle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 4. Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, riferendone alla Giunta, solo quando assumono particolare rilievo politico-amministrativo e per motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione. 5. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici. 6. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco a tempo determinato e non possono avere durata superiore al suo mandato elettivo, e sono suscettibili di rinnovo, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi ed ai programmi assegnati, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi interessati. 7. Il regolamento stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. 8. E' fatta salva la speciale regolamentazione prevista per il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, che può essere attribuito ad un/una dipendente di ruolo del Comune o assegnato ad un esterno/a assunto con contratto a tempo determinato. L'atto di incarico ne definisce le competenze, le condizioni economiche e la durata che non può comunque superare il mandato del Sindaco e cessa quando termini, per qualunque causa, detto mandato. 9. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato, secondo le modalità e i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. |