1. Il Comune può, secondo legge, promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali. 2. Il Comune, con propri atti, può inoltre trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge. 3. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza. 4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune. 5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente, durante la sessione di bilancio e con i modi e le forme stabilite dal proprio regolamento, l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività, sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima. 6. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, il Consiglio comunale approva, su proposta della Giunta, appositi contratti di programma o di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società. |