1. Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi. 2. A tal fine, il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge. 3. Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati. |