1. La disciplina del personale dell'istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell'Art. 68 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta. 2. Nell'esplicazione delle attività di servizio e nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d'opera e conferire incarichi. 3. Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini. 4. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari a conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali. 5. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. 6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica. 7. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. |