1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi delle istituzioni. 2. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale. 3. La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale. 4. Le istituzioni per l'esercizio delle loro attività o per l'espletamento di attività strumentali o di supporto sono autorizzate a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività delle istituzioni medesime. 5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale delle istituzioni che vi provvedono secondo le disposizioni del regolamento. |